Art. 4.
(Requisiti per l'ammissione
al finanziamento).

      1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'ammissione al finanziamento e i criteri di valutazione delle domande presentate dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, per la formazione del piano di ripartizione di cui all'articolo 5, secondo princìpi di qualità e di pluralismo dell'informazione. Lo schema di regolamento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono

 

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entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Nell'adozione del regolamento previsto dal comma 1, devono essere osservati i seguenti princìpi:

          a) il prodotto editoriale elettronico deve essere pubblicato nella sola lingua italiana;

          b) il prodotto editoriale elettronico deve essere registrato presso il tribunale competente per territorio, secondo l'ordinamento dello Stato nel quale ha sede l'impresa editrice;

          c) deve essere assicurata l'osservanza della vigente legislazione italiana in materia di editoria.